Parere tratto da fonti ufficiali

Applicazione dell’ art 2-bis del d.lgs 193/2016 in caso di concessione in proroga tecnica e in caso di nuova procedura
QUESITO del 24/10/2017

Visto:
• l’ art 2-bis del d.lgs 193/2016 nella parte in cui si parla di “….Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017……” ;
• la nota di approfondimento Ifel del 22 dicembre 2016 nella parte in cui è scritto : "…Si ritiene inoltre, sempre in base alla ratio dell’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016, che la novità operi solo con riferimento alle entrate, di qualsiasi natura, che sono comunque destinate ad essere riversate all’ente locale , non operando, invece, per i casi in cui le entrate pur nella potestà dell’ente, sono destinate ad essere trattenute, per contratto, dal soggetto affidatario. In quest’ipotesi, rientra, ad esempio, il caso di concessione dell’imposta di pubblicità a canone fisso annuale, anziché ad aggio, o del soggetto incaricato della gestione del patrimonio edilizio comunale a fronte della quale il Comune ha disposto la devoluzione dei canoni di locazione dallo stesso riscossi."
Dato atto che:
1. è intendimento dell’ Ente procedere a proroga tecnica del contratto di concessione per la gestione di luce votiva, in scadenza al 31/12/2017 stipulato nel 2008, che prevede come corrispettivo al concessionario per i servizi resi (gestione tecnica vecchi e nuovi impianti, front-office e gestione avvisi di pagamento) incasso in capo al concessionario di tutti gli introiti derivanti dalla gestione del servizio - a mezzo conto correnti dedicato intestato al concessionario - decurtati dell’importo relativo al canone di concessione spettante annualmente all’Amministrazione (25% incassi).
2. Che sono in fase di elaborazione gli atti per la gestione, in concessione, dei servizi cimiteriali propriamente detti (esempio alcuni servizi amministrativi, esumazioni, estumulazione, gestione verde del cimitero, pulizia, sala autoptica, osservazione necroscopica….) unitamente alla gestione delle luce votive (punto 1.)-global service- rimanendo in capo all’ufficio servizi cimiteriali dell’ Ente l’attività di pianificazione e gestione amministrativa per quanto attiene i soli servizi cimiteriali propriamente detti (per la luce votiva l’attività di pianificazione e gestione amministrativa è interamente in capo al concessionario). La gestione del servizio è compensata nel modo seguente a secondo se trova applicazione o non trova applicazione l’art. 2-bis del D.L. 193/2016:
I. Ipotesi di APPLICAZIONE dell’ art. 2-bis del D.L. 193/2016: “La gestione dell’intero servizio è compensata mediante il riconoscimento di un aggio massimo dell’ 80% degli incassi registrati contabilmente dall’Ente, che transiteranno prima nelle casse dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. 193/2016”
II. Ipotesi di NON APPLICAZIONE dell’ art. 2-bis del D.L. 193/2016: “La gestione dell’intero servizio è compensata dagli introiti, che incasserà direttamente il concessionario su conti correnti dedicati a nome dello stesso concessionario, decurtati dell’importo relativo al canone di concessione spettante annualmente all’Amministrazione (vedi punto 1.).
Si chiede se trova applicazione l’art 2-bis del dl n. 193 del 2016 nelle seguenti due fattispecie:
A. nel caso di proroga tecnica del contratto di concessione luce votiva descritto al punto 1. ;
B. nel caso nuova procedura di concessione in global service (servizi cimiteriali propriamente detti + luce votiva) descritto al punto 2. e se è corretta, la descrizione, relativa agli incassi, descritta nell’ipotesi I. oppure nell’ipotesi II.

L’ufficio ha stimato in Euro 2.500,000 le spese che l’Ente, di circa 20.000 abitanti, sopporterebbe nel caso di applicazione dell’articolo in discussione per spese inerenti l’imposta di bollo, tenuta conto,noleggio Pos, accredito bollettini,emissioni bollettini ccp senza contare le spese relative al personale per gestione delle entrate, per adempimenti fiscali in materia di iva e per l’assenza di una norma di raccordo tra la normativa dettata dall'art.2 - bis e la normativa fiscale.

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